Statuto
STATUTO
ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata FATE PER GIOCO con sede a SCHIO, in
Via XXIX Aprile n°18
La durata dell'associazione è illimitata.
Per una maggiore funzionalità l’associazione potrà dotarsi di sedi secondarie decentrate sul territorio
nazionale.
ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L'associazione non ha scopo di lucro perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori
dell’assistenza sociale, della formazione, della tutela dei diritti, della promozione della cultura e dell’arte e
della valorizzazione dell’ambiente si prefigge i seguenti scopi:
· Favorire e promuovere attività sociali, educative, culturali, ludiche ed espressive.
· Farsi promotrice sul territorio di progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull’affermazione del
diritto al gioco e alla cittadinanza attiva attraverso l’azione di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e la
gestione di spazi stabili allestiti e adibiti al gioco libero (Ludoteca)
· Creare, sviluppare e organizzare attività integrative per le scuole di ogni ordine e grado.
· Progettare, organizzare e promuovere attività di tipo espressivo, teatrale e musicale per bambini e
adulti.
· Promuovere e facilitare, attraverso una fattiva collaborazione con enti pubblici, scuole, ludoteche,
centri per l’infanzia e l’adolescenza, enti morali, organizzazioni e cooperative sociali, associazioni e
quanti altri, occasioni di valorizzazione di esperienze locali, già esistenti sul territorio.
· Creare, sviluppare e organizzare attività educative per l’animazione del tempo libero, rivolte ai
bambini, agli adolescenti e agli adulti.
· Riqualificare e potenziare gli spazi aggregativi urbani e rurali, valorizzando il rapporto uomo/habitat
naturale-contesto civile.
Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione assume i seguenti compiti:
· Il confronto di varie esperienze e metodologie legate alle tematiche della pedagogia ludica e socioculturale,
manuale-espressiva che si svolgono in Italia.
· L’attività di ricerca, consulenza e sviluppo di metodologie per le attività manuali-espressive,
l’animazione ludica e l’apprendimento legati all’ambiente sociale e naturale.
· La collaborazione attiva con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative,
cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di
intervento socio-culturale.
L’associazione potrà inoltre:
· Perseguire finalità sociali, educative, ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di
attività nei campi del gioco, dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della
ricreazione in genere.
· Partecipare attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed
allo svolgimento di manifestazioni ed incontri di natura ludica, culturale, ricreativa e sportiva.
Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che
gratuite, nei limiti del loro valore normale ai sensi dell’art.10 della legge 460/97 comma 6 lettere b) e c).
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle
stesse.
ART. 3 RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
da:
· Contributi degli aderenti e di privati.
· Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali.
· Donazioni e lasciti testamentari.
· Entrate patrimoniali.
· Entrate derivanti da attività istituzionali, attività ad esse direttamente connesse o accessorie.
· Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
· Fondo di dotazione iniziale versato dai fondatori in parti uguali.
· Quote associative iniziali secondo delibera del Consiglio direttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, fissate di anno in anno dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea sulla base delle esigenze
richieste dal programma deliberato e da essa determinate entro il 30 settembre dell’anno precedente a
quello di riferimento.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte,
non sono soggetti a rivalutazione, e non sono rimborsabili per alcun motivo.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 BILANCIO o RENDICONTO
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Esso deve essere inviato entro i trenta giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
ART. 5 I SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che operano sul
territorio con progetti che condividano gli scopi dell’associazione e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell’associazione.
I soci sono obbligati a versare una quota associativa annuale e iniziale.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere
motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno quattro mesi
prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per: comportamento
contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la
quale l'esclusione opera automaticamente decorsi trenta giorni dalla messa in mora da parte
dell’Associazione.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
· Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi.
· A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.
· A versare le quote associative, iniziali e annuali, di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
· A partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
· A partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art.
2532 secondo comma c.c..
· Ad accedere alle cariche associative.
· A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.
ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'associazione:
· L'Assemblea dei soci.
· Il Consiglio Direttivo.
· Il Presidente.
· Il Vice-Presidente.
· Il Segretario-Cassiere.
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata
a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive
effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.
ART. 9 ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e
ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne facciano
richiesta.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
· Approva il rendiconto consuntivo
· Elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
· Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
· Delibera l'esclusione dei soci.
· Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto
degli associati.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento
dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal
Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le
convocazioni sono effettuate mediante comunicazione in qualunque forma che garantisca data certa da
recapitarsi ai soci almeno trenta giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo,
data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui consentano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,
eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione
del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere comunicate ai soci attraverso l’invio del relativo verbale ed
inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti
dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi, e per la prima volta nell’atto costitutivo. I membri del
Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano
dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione eleggendo i primi tra i non eletti,
che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il
Consiglio può eleggere altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera
l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Cassiere.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
· Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
· Predisporre il rendiconto (preventivo e) consuntivo.
· Predisporre l’eventuale regolamento interno.
· Eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Cassiere.
· Deliberare sulle domande di nuove adesioni, sull’entità delle quote, sia iniziali che annuali.
· Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
· Attribuire le funzioni al Vice-Presidente ed al Segretario-Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in
assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo da recapitarsi almeno trenta giorni
prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche
ad esterni all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell'associazione.
ART. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei
soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al
membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume
i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente
successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione
anche ad estranei al Consiglio medesimo.
ART. 12 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre
associazioni con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 13 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata FATE PER GIOCO con sede a SCHIO, in
Via XXIX Aprile n°18
La durata dell'associazione è illimitata.
Per una maggiore funzionalità l’associazione potrà dotarsi di sedi secondarie decentrate sul territorio
nazionale.
ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L'associazione non ha scopo di lucro perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori
dell’assistenza sociale, della formazione, della tutela dei diritti, della promozione della cultura e dell’arte e
della valorizzazione dell’ambiente si prefigge i seguenti scopi:
· Favorire e promuovere attività sociali, educative, culturali, ludiche ed espressive.
· Farsi promotrice sul territorio di progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull’affermazione del
diritto al gioco e alla cittadinanza attiva attraverso l’azione di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e la
gestione di spazi stabili allestiti e adibiti al gioco libero (Ludoteca)
· Creare, sviluppare e organizzare attività integrative per le scuole di ogni ordine e grado.
· Progettare, organizzare e promuovere attività di tipo espressivo, teatrale e musicale per bambini e
adulti.
· Promuovere e facilitare, attraverso una fattiva collaborazione con enti pubblici, scuole, ludoteche,
centri per l’infanzia e l’adolescenza, enti morali, organizzazioni e cooperative sociali, associazioni e
quanti altri, occasioni di valorizzazione di esperienze locali, già esistenti sul territorio.
· Creare, sviluppare e organizzare attività educative per l’animazione del tempo libero, rivolte ai
bambini, agli adolescenti e agli adulti.
· Riqualificare e potenziare gli spazi aggregativi urbani e rurali, valorizzando il rapporto uomo/habitat
naturale-contesto civile.
Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione assume i seguenti compiti:
· Il confronto di varie esperienze e metodologie legate alle tematiche della pedagogia ludica e socioculturale,
manuale-espressiva che si svolgono in Italia.
· L’attività di ricerca, consulenza e sviluppo di metodologie per le attività manuali-espressive,
l’animazione ludica e l’apprendimento legati all’ambiente sociale e naturale.
· La collaborazione attiva con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative,
cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di
intervento socio-culturale.
L’associazione potrà inoltre:
· Perseguire finalità sociali, educative, ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di
attività nei campi del gioco, dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della
ricreazione in genere.
· Partecipare attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed
allo svolgimento di manifestazioni ed incontri di natura ludica, culturale, ricreativa e sportiva.
Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che
gratuite, nei limiti del loro valore normale ai sensi dell’art.10 della legge 460/97 comma 6 lettere b) e c).
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle
stesse.
ART. 3 RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
da:
· Contributi degli aderenti e di privati.
· Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali.
· Donazioni e lasciti testamentari.
· Entrate patrimoniali.
· Entrate derivanti da attività istituzionali, attività ad esse direttamente connesse o accessorie.
· Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
· Fondo di dotazione iniziale versato dai fondatori in parti uguali.
· Quote associative iniziali secondo delibera del Consiglio direttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, fissate di anno in anno dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea sulla base delle esigenze
richieste dal programma deliberato e da essa determinate entro il 30 settembre dell’anno precedente a
quello di riferimento.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte,
non sono soggetti a rivalutazione, e non sono rimborsabili per alcun motivo.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 BILANCIO o RENDICONTO
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Esso deve essere inviato entro i trenta giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
ART. 5 I SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che operano sul
territorio con progetti che condividano gli scopi dell’associazione e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell’associazione.
I soci sono obbligati a versare una quota associativa annuale e iniziale.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere
motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno quattro mesi
prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per: comportamento
contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la
quale l'esclusione opera automaticamente decorsi trenta giorni dalla messa in mora da parte
dell’Associazione.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
· Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi.
· A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.
· A versare le quote associative, iniziali e annuali, di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
· A partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
· A partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art.
2532 secondo comma c.c..
· Ad accedere alle cariche associative.
· A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.
ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'associazione:
· L'Assemblea dei soci.
· Il Consiglio Direttivo.
· Il Presidente.
· Il Vice-Presidente.
· Il Segretario-Cassiere.
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata
a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive
effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.
ART. 9 ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e
ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne facciano
richiesta.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
· Approva il rendiconto consuntivo
· Elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
· Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
· Delibera l'esclusione dei soci.
· Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto
degli associati.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento
dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal
Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le
convocazioni sono effettuate mediante comunicazione in qualunque forma che garantisca data certa da
recapitarsi ai soci almeno trenta giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo,
data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui consentano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,
eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione
del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere comunicate ai soci attraverso l’invio del relativo verbale ed
inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti
dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi, e per la prima volta nell’atto costitutivo. I membri del
Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano
dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione eleggendo i primi tra i non eletti,
che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il
Consiglio può eleggere altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera
l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Cassiere.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
· Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
· Predisporre il rendiconto (preventivo e) consuntivo.
· Predisporre l’eventuale regolamento interno.
· Eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Cassiere.
· Deliberare sulle domande di nuove adesioni, sull’entità delle quote, sia iniziali che annuali.
· Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
· Attribuire le funzioni al Vice-Presidente ed al Segretario-Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in
assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo da recapitarsi almeno trenta giorni
prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche
ad esterni all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell'associazione.
ART. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei
soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al
membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume
i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente
successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione
anche ad estranei al Consiglio medesimo.
ART. 12 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre
associazioni con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 13 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.